La Circolare n. 40/E/2012 dell’Agenzia Entrate, in tema di appalti e sub-appalti, ha chiarito che la documentazione che l’appaltatore e/o il subappaltatore devono produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine per l’appaltatore di non essere ritenuto responsabile solidalmente con il subappaltatore e per il committente di non vedersi applicare una sanzione, può consistere in forme di documentazione alternative, comunque idonee allo scopo.
Ciò, se inizialmente è sembrata una semplificazione, ha reso, in realtà, l'adempimento molto complicato, perché, a seconda del singolo appalto/subappalto e allo stato dello stesso, è necessario produrre un'attestazione specifica, andando a recuperare gli estremi dei vari modelli di versamento. Si propone, quindi, di seguito, un’alternativa possibile: redigere un modello di certificazione semplificata, nel quale si dichiari la regolarità per tutti i versamenti (scaduti) dovuti in materia di Iva e ritenute, non solo per il contratto in corso, ma anche per tutti gli altri passati e presenti, con una copertura più ampia rispetto alla stessa attestazione richiesta dall’Amministrazione.
In alegato l'informativa completa.