La Corte Costituzionale, il 24 ottobre scorso, ha anticipato il verdetto di incostituzionalità, per eccesso di delega,
del tentativo obbligatorio di mediazione nelle materie indicate all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010. Ciò vuol dire che, dopo la pubblicazione della sentenza, non sarà più obbligatorio esperire il tentativo di mediazione per le cause vertenti in materia di diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio, ecc.), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, RC auto, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
 
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