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Entro il 30 novembre 2012 i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, con le modalità stabilite dal decreto del ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. tale adempimento è previsto dal comma 14-Ter dell'articolo 13 del D.L. 2012/2012 (Decreto Salva Italia).

In allegato l'informativa completa.

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