Il prossimo 31 marzo 2013 (2 aprile 2013 con lo slittamento delle festività pasquali) è in scadenza l'invio telematico della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci.
La c.d. "Manovra Bis 2011" ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a contrastare l'intestazione di beni a un'impresa, nel caso in cui gli stessi siano utilizzati in realtà dai soci e/o familiari di questi al solo scopo di eludere imposte.
In particolare, riepilogando le principali novità:
- con decorrenza dal 2012 (i riflessi si avranno in Unico 2013), è stata introdotta una nuova disciplina che prevede la tassazione in capo al socio e/o familiare utilizzatore e l'indeducibilità dei relativi costi per l'impresa (società o ditta individuale);
- l'obbligo per l'impresa concedente o per il socio o familiare utilizzatore di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento (auto, immobili, ecc.). Con provv. del 16/11/2011 l'Agenzia ha fissato le modalità e i termini della comunicazione, estendendola anche a qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione;
- l'applicazione, in solido, della sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa, nel caso di omissione della comunicazione, o la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri;
- l'applicazione in solido della sanzione da €258 a €2.065, se i contribuenti tassano in capo al socio il reddito diverso e considerando indeducibili i costi per l'azienda concedente, ma omettono la comunicazione o la trasmettono con dati non veritieri o incompleti.
In allegato l'informativa completa.