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L'articolo 29 del D.L. n.78/10, modificato dal D.L. n.70/11, dal D.L. n.98/11 e infine dal D.L. n.16/12 (c.d. Decreto Semplificazioni), ha introdotto il c.d. "accertamento esecutivo" che ha modificato in maniera rilevante il mondo dell'accertamento tributario. Viene, infatti, disposto che l'avviso di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, emessi unitamente all'atto di accertamento, contengano anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento (entro il termine di presentazione del ricorso) degli importi indicati, ovvero in caso di tempestiva proposizione del ricorso, e a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'art.15 del D.P.R. n. 602/73. L'avviso di accertamento diventa, pertanto già titolo esecutivo e il contribuente non dovrà più attendere la notifica della cartella di pagamento per essere soggetto alla riscossione, anche provvisoria, dei maggiori tributi accertati. Questo nuovo regime si applica per gli avvisi di accertamento:

- emessi dall'Agenzia delle Entrate;

- che riguardino le seguenti imposte: Iva, Irap, Irpef e Ires;

- emessi dal 1° ottobre 2011 per i periodi d'imposta 2007 e seguenti.

Si riporta nelle pagine seguenti una check-list utile alla verifica della validità dell'atto.

In allegato l'informativa completa.

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